Reclamo infondato e rigettato. Così il giudice sportivo respinge al mittente il ricorso del Sora sul “giallo under” e restituisce al Salerno Calcio il successo per 1-0 maturato sul campo. Ora la squadra salernitana è capolista con 6 punti di vantaggio sul Marino seconda.
Ecco il testo del giudice sportivo.
A sostegno del reclamo la "A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA" deduce la violazione dell'art. 34 bis N.O.I.F. in relazione al punto "C" del C.U. n. 1 dell'1 luglio 2011 del Dipartimento Interregionale, per avere, nella gara di cui all'oggetto, il "SALERNO CALCIO S.R.L." contravvenuto all'obbligo, scaturente dal citato C.U., relativo all'impiego di calciatori "giovani".
Si assume in particolare:
- che al 33º minuto del secondo tempo il numero 1 del "SALERNO CALCIO S.R.L.", Sestito Gianraffaele (classe 1992), a causa di un infortunio aveva abbandonato il terreno di gioco e non era stato sostituito da altro calciatore appartenente alla stessa fascia pur avendo la squadra ospitante a disposizione un cambio;
- che un cambio era stato successivamente (al 38º minuto) effettuato dal "SALERNO CALCIO S.R.L." per avvicendare due calciatori, e cioè il numero 10 - Caputo Massimiliano - con il numero 12 - Iannarilli Antony - non appartenenti alla fascia di età del calciatore infortunato.
La società reclamante chiede, pertanto, che al "SALERNO CALCIO S.R.L." sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 ai sensi dell'art. 17, comma 5º del C.G.S..
Il "SALERNO CALCIO S.R.L.", nelle sue controdeduzioni, contesta l'assunto della società reclamante fondamentalmente sul rilievo che il calciatore infortunato, fino al termine della gara presente all'esterno del terreno di gioco, "faceva comunque parte dell'organico per non essere mai stato sostituito da alcun altro, nonostante fossero disponibili, in panchina, altri giovani".
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.